Art. 3.
1. I comuni di cui all'articolo 1 sono autorizzati ad alienare, a domanda, ai
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privati possessori delle aree di cui al medesimo articolo 1, i terreni ottenuti in uso o in godimento, una volta eseguite le opere di urbanizzazione. Il relativo prezzo di cessione deve comprendere la spesa di acquisto e quella di urbanizzazione.